Una prestazione assistenziale erogata dall'INPS a chi ha una percentuale di invalidità accertata, in base a fasce di gravità e a limiti di reddito personale, senza bisogno di contributi versati.
L'invalidità civile è una prestazione assistenziale, non previdenziale: non richiede contributi versati, ma viene riconosciuta in base alla percentuale di riduzione della capacità lavorativa accertata da una commissione medica.
La soglia minima per avere diritto a una prestazione economica è il 74% di invalidità. Al crescere della percentuale e della gravità della condizione, cambiano sia l'importo sia i requisiti di reddito richiesti, fino all'indennità di accompagnamento per chi non è autosufficiente.
Si tratta quindi di una tutela diversa, per natura giuridica, dalle prestazioni previdenziali per invalidità come l'assegno ordinario di invalidità, che si basano invece sui contributi versati nel corso della vita lavorativa.
Gli importi sono rivalutati del +1,4% per il 2026 (Circolare INPS 153/2025) e corrisposti per 13 mensilità.
Assegno mensile di 340,71€ (13 mensilità), con limite di reddito personale di 5.852,21€/anno. È inoltre richiesto lo stato di disoccupazione o inoccupazione.
Pensione di inabilità civile di 340,71€/mese, con limite di reddito personale di 20.029,55€/anno. Non è reversibile ai superstiti.
Per invalidità al 100% con impossibilità di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua: 552,57€/mese, senza alcun limite di reddito.
I requisiti variano leggermente in base alla fascia di invalidità riconosciuta.
L'iter di riconoscimento dell'invalidità civile segue due fasi principali: la richiesta e la visita medica.
Il medico curante compila online il certificato medico introduttivo, che descrive la condizione di salute e genera un codice da utilizzare per la domanda.
La domanda si presenta online sul sito INPS (con SPID, CIE o CNS), tramite patronato o Contact Center, allegando il codice del certificato medico.
Una commissione medica ASL/INPS visita il richiedente e redige il verbale con la percentuale di invalidità riconosciuta, da cui discende la prestazione spettante.
L'invalidità civile è una prestazione assistenziale basata sulla percentuale di invalidità accertata e non richiede contributi versati. L'assegno ordinario di invalidità è invece una prestazione previdenziale, che richiede almeno 5 anni di contributi e si basa sulla riduzione della capacità lavorativa specifica.
Il riconoscimento di una percentuale di invalidità civile può dare accesso ad agevolazioni fiscali, al collocamento mirato e ad altre tutele in ambito lavorativo. Le condizioni specifiche variano in base alla percentuale riconosciuta e vanno verificate caso per caso presso l'INPS, l'Agenzia delle Entrate o un patronato.
Se il reddito personale supera il limite stabilito per la propria fascia (assegno per invalidi parziali o pensione per invalidi totali), la prestazione può essere ridotta o non spettare più. L'indennità di accompagnamento, invece, non ha alcun limite di reddito.
Alcuni verbali prevedono una revisione periodica delle condizioni di salute; in altri casi la condizione viene riconosciuta a carattere definitivo. Le indicazioni specifiche sono contenute nel verbale della commissione medica.
Se hai una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e almeno 5 anni di contributi, scopri l'assegno ordinario di invalidità, prestazione previdenziale distinta dall'invalidità civile.